Onorevoli Colleghi! - Attualmente i dati epidemiologici delle malattie neurologiche mostrano una elevata incidenza - circa il 12/13 per mille - dell'epilessia nella popolazione adulta in età attiva.
      Tale patologia può essere, in alcuni casi, adeguatamente controllata con una specifica terapia farmacologica e con forme di sostegno individuale e sociale.
      Tuttavia i soggetti con epilessia, per la criticità del quadro neurologico e di autonomia, necessitano di un controllo continuo delle loro condizioni psicofisiche, che li pone come soggetti portatori di una invalidità permanente.
      La presente proposta di legge si compone di tre articoli e contiene una delega al Governo per la revisione e lo snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile, delega, peraltro, già prevista e mai attuata dall'articolo 24 della legge n. 328 del 2000.
      Tale delega prevede la decadenza automatica delle limitazioni legislative per le persone affette da epilessia, qualora sia intervenuta la guarigione, certificata dai medici specialisti.
      Sono altresì previsti la revisione e l'aggiornamento della tabella inerente le percentuali di invalidità per le epilessie e la possibilità per tali soggetti di accedere al collocamento obbligatorio, con una percentuale di invalidità pari almeno al 46 per cento.
      La delega prevede, infine, la revisione della disciplina del rinnovo della patente che penalizza le persone affette da epilessia, al fine di migliorare la qualità della

 

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vita di persone la cui patologia risulta essere adeguatamente controllata da terapie mirate. Sempre in tema di patente, sono concessi permessi annuali di guida di autoveicoli conducibili con patente di tipo B a persone che hanno crisi epilettiche solo durante il sonno.
      L'articolo 3, infine, modifica e integra la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, inerente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, al fine di estendere e di riconoscere a favore dei soggetti affetti da epilessia i benefìci previsti dagli articoli 21 e 33 della citata legge, garantendo in maniera non discriminatoria a tutte le persone disabili pari opportunità e piena integrazione lavorativa e sociale.
 

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